COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 155 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso la regolarità della gara Marina di Nicotera – San Giuseppe Rosarno (1 – 1) del 18.03.2007 Campionato Seconda categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dell’Assistente di Parte TORTORA Tommaso.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 155 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso la regolarità della gara Marina di Nicotera – San Giuseppe Rosarno (1 – 1) del 18.03.2007 Campionato Seconda categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dell’Assistente di Parte TORTORA Tommaso. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilavato che il Sig. Tortora Tommaso non risulta tesserato per la società San Giuseppe Rosarno sia come calciatore che come dirigente; considerato che lo stesso, quindi, non aveva titolo a svolgere le mansioni di Assistente di Parte alla gara del 18.03.2007; il reclamo è fondato; PQM in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN GIUSEPPE ROSARNO la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Nicotera – San Giuseppe Rosario del 18.03.2007 con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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