COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 156 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA avverso la regolarità della gara Fronti – Motta Santa Lucia (2 – 1) del 01.04.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori GIGLIOTTI Giovanni e AQUILINO Antonio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 156 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA
avverso la regolarità della gara Fronti – Motta Santa Lucia (2 – 1) del 01.04.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro)
per presunta posizione irregolare dei calciatori GIGLIOTTI Giovanni e AQUILINO Antonio.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società ricorrente lamenta che i calciatori Gigliotti Giovanni e Aquilino Antonio non avevano titolo per partecipare alla
gara oggetto del reclamo poiché in posizione irregolare;
considerato che il calciatore Gigliotti Giovanni (nato il 03.12.1982) non risulta squalificato e che lo stesso ha preso parte alla gara
Fronti - Motta Santa Lucia avendone titolo;
che il calciatore Gigliotti Giovanni (nato il 05.07.1974) risulta squalificato ma lo stesso non ha preso parte alla gara oggetto del
reclamo;
considerato, altresì, che il calciatore Aquilino Antonio (nato il 29.10.1966) non risulta tesserato per la società Fronti e quindi non
aveva titolo per partecipare alla gara del 01.04.2007;
il reclamo, pertanto è fondato;
PQM
in accoglimento del reclamo, irroga alla società FRONTI la punizione sportiva della perdita della gara Fronti – Motta Santa Lucia del
01.04.2007 con il punteggio di 0 – 3;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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