COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 157 della società A.S. STILESE A.TASSONE avverso la regolarità della gara Nuova Geracese – Stilese A.Tassone (0 – 0) del 28.03.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore PANETTA Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 16/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 157 della società A.S. STILESE A.TASSONE avverso la regolarità della gara Nuova Geracese – Stilese A.Tassone (0 – 0) del 28.03.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore PANETTA Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che la società ricorrente lamenta che il calciatore Panetta Domenico (matr. 3883944) indicato con il n° 2 avrebbe partecipato alla gara irregolarmente in quanto persona diversa da quella indicata in distinta con data di nascita 26.07.1991; rilevato che la società Nuova Geracese è incorsa in errore di trascrizione nella compilazione della distinta relativamente alla data di nascita del calciatore Panetta Domenico poiché lo stesso, nato il 04.07.1988, (e non il 26.07.1991) è stato riconosciuto dall’arbitro con Tessera Federale n° 3883944 rilasciata dal Comitato Regionale Calabria per come riportata in distinta; ritenuto. pertanto, che il calciatore Panetta Domenico, nato il 04.07.1988, è regolarmente tesserato per la società Geracese; considerato, tuttavia, che la società reclamante ha formulato il reclamo a seguito dell’errore di trascrizione della distinta della società Nuova Geracese e che pertanto appare conforme a giustizia non incamerarsi la tassa reclamo; PQM rigetta il reclamo e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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