COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della società S.S. VARAPODIO CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Squalifica calciatore ZAPPONE Rocco fino al 13.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della società S.S. VARAPODIO CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 14.03.2007 (Squalifica calciatore ZAPPONE Rocco fino al 13.03.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato quanto già riportato nel referto; rilevato che il calciatore Zappone Rocco ha spintonato il direttore di gara afferrandolo per il collo, senza conseguenze lesive; per tale motivo pur essendo acclarata la responsabilità del calciatore, appare equo ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ZAPPONE Rocco fino al 30 OTTOBRE 2007; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it