COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della società POL. GARIBALDINA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Omologazione del risultato della gara Castellese – Garibaldina del 01.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della società POL. GARIBALDINA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Omologazione del risultato della gara Castellese – Garibaldina del 01.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilavato che dal rapporto arbitrale e, segnatamente dal supplemento di referto risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’assenza dell’assistente di parte si è protratta per un ben minimo lasso di tempo (20 secondi), sicché non ha avuto tale irregolarità alcuna influenza concreta sull’incontro; che il rapporto del direttore di gara assume nell’ambito dell’ordinamento sportivo il carattere di fonte privilegiata di prova, d’altronde poco credibile appare l’affermazione della reclamante che l’assenza dell’assistente di parte si sia protratta per circa 30 minuti, senza che nessuno segnalasse l’anomalia al direttore di gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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