COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della società A.C. NUOVA AUDACE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cutro – Nuova Audace con il punteggio di 3 – 0, Un punto di penalizzazione, Ammenda di € 260,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 23/04/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 165 della società A.C. NUOVA AUDACE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135 del
18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cutro - Nuova Audace con il punteggio di 3 – 0, Un punto di penalizzazione,
Ammenda di € 260,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società reclamante ha documentato a mezzo di attestazione dei Carabinieri della stazione di Botricello che il mezzo
sul quale viaggiavano i propri calciatori per raggiungere Cutro subiva un’avaria che non ne consentiva la marcia;
ritenuto altresì che è indiscutibile la dirigenza della società Nuova Audace la quale partiva tempestivamente per raggiungere il
campo di Cutro, così come indiscutibile si presentava la difficoltà di reperire altro mezzo di trasporto idoneo;
visto l’art. 55, comma 1 delle NOIF , in riforma della delibera del Giudice Sportivo;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, revoca le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla società Nuova Audace e dispone la ripetizione della
gara Cutro – Nuova Audace;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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