COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della società NUOVA TORRE MELISSA avverso la regolarità della gara Scandale – Nuova Torre Melissa (3 – 1) del 15.04.2007 Campionato TERZA categoria (C.P.Crotone) per presunta posizione irregolare dei calciatori PINGITORE Fedele e SIMBARI

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 176 della società NUOVA TORRE MELISSA avverso la regolarità della gara Scandale – Nuova Torre Melissa (3 – 1) del 15.04.2007 Campionato TERZA categoria (C.P.Crotone) per presunta posizione irregolare dei calciatori PINGITORE Fedele e SIMBARI Emanuele. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che i calciatori Pingitore Fedele e Simbari Emanuele non risultano autorizzati ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle NOIF; che gli stessi non avevano titolo per partecipare alla gara del 15.04.2007; il reclamo pertanto è fondato; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla società SCANDALE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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