COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 178 della società A.C. PRESINACI avverso la regolarità della gara San Giuseppe Rosarno – Presinaci (5 – 3) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P.Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dell’Assistente di Parte.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 178 della società A.C. PRESINACI
avverso la regolarità della gara San Giuseppe Rosarno – Presinaci (5 – 3) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria
(C.P.Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dell’Assistente di Parte.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la società reclamante nel ricorso inviato a mezzo fax il 02.05.2007 non ha provato la trasmissione del ricorso alla
controparte (ai sensi dell’art. 34, comma 7 del C.G.S.);
rilevato che il reclamo è stato anche spedito a mezzo raccomandata ma oltre i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n° 109 del
02.03.2007 (Termini Procedurali Abbreviati) e pervenuto il 04.05.2007;
rilevato, altresì, che la società Presinaci non ha provveduto a versare la relativa tassa reclamo;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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