COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 179 della società A.S.D. GIOVANILE FRONTI avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Giovanile Fronti (3 – 1) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P.Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRUNGARO Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 179 della società A.S.D. GIOVANILE FRONTI avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Giovanile Fronti (3 – 1) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P.Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRUNGARO Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società A.S.D. Giovanile Fronti ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Giovanile Fronti del 29.04.2007 per posizione irregolare (squalificato) del calciatore Petrungaro Francesco; rilevato che il calciatore sanzionato dal Giudice Sportivo è Petrungaro Francesco nato il 21.04.1988 (cfr. C.U. n° 37 del 26.04.2007); rilevato che alla gara del 29.04.2007 ha preso parte nelle fila della società Fiumefreddo il calciatore Petrungaro Francesco nato il 03.01.1980; ritenuto che lo stesso aveva titolo per partecipare alla gara oggetto del reclamo; il reclamo pertanto è infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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