COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 180 della società A.S. URIA 2000 avverso la regolarità della gara Bruzia Soveria – Uria 2000 (1 – 0) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore REMORGIDA Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 180 della società A.S. URIA 2000
avverso la regolarità della gara Bruzia Soveria – Uria 2000 (1 – 0) del 29.04.2007 Campionato Seconda Categoria
(C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore REMORGIDA Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la società Uria 2000 ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara Bruzia Soveria – Uria 2000 per posizione
irregolare (squalificato) del calciatore Remorgida Francesco tesserato per la società Bruzia Soveria per come risulta sul Comunicato
Ufficiale n° 63 del 11.04.2007;
rilevato che la società Bruzia Soveria ha rinunciato a partecipare alle gare del 15.04.2007 e 21.04.2007 (cfr C.U.n° 64 del
18.04.2007e C.U.n° 65 del 26.4.2007) e pertanto ai sensi dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. il calciatore non ha scontato la squalifica;
rilevato, altresì, che il calciatore Remorgida Francesco ha preso parte alla gara oggetto del reclamo senza averne titolo;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, irroga alla società BRUZIA SOVERIA la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0 – 3;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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