COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della società A.S.D. PRESILA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135 del 18.04.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore SCARCELLI Vincenzo per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della società A.S.D. PRESILA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 135 del 18.04.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore SCARCELLI Vincenzo per TRE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Presila – Castellese del 15.04.2007 risulta in maniera chiara ed inequivoca che: - Il calciatore Scancelli Vincenzo si è reso responsabile di comportamento offensivo a seguito del provvedimento di espulsione; - La società responsabile di comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara da parte di propri sostenitori durante e a fine gara. ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate ai fatti ai scritti al tesserato e alla società suddetti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it