COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della società S.C. CITTANOVESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 89 del 24.01.2007 (Inattività della società A.S. SCILLESE 1927).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 166 della società S.C. CITTANOVESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 89 del
24.01.2007 (Inattività della società A.S. SCILLESE 1927).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 5 del C.G.S., il reclamo è inammissibile essendo stato proposto a questa Commissione in
data 26.04.2007, quindi ben oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata
resa nota la decisione che si intende impugnare (C.U. n° 89 del 24.01.2007) del Comitato Regionale Calabria, pubblicato il
25.01.2007);
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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