COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 170 della società A.S. PENTONE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Zagarise – Pentone con il punteggio di 3 – 0).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 170 della società A.S. PENTONE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Zagarise – Pentone con il punteggio di 3 - 0). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso presentato al Giudice Sportivo dalla società Zagarise, dal rapporto del direttore di gara e dal supplemento dallo stesso inviato risulta che la sostituzione nelle fila della società Pentone del calciatore Marino Eugenio (identificato con il n. 8) con il calciatore Pullano Diego (identificato con il n. 18) e avvenuta al 34° del secondo tempo subito dopo la sostituzione del calciatore Rubino Vincenzo (identificato con il n. 9) con il calciatore Pugliese Pino (identificato con il n. 17) avvenuta al 33° del secondo tempo; che, stante la contemporaneità delle sostituzioni, non vi è stata alcuna violazione della norma pubblicata sul C.U. n° 16 del 30.10.2006 che prevede per le società di terza categoria l’impiego di calciatori nati successivamente all’1.1.1986; che, contrariamente a quanto risulta dalla distinta della società Pentone, il calciatore Zappia Pio è nato il 24.03.1987; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, in riforma a quanto deliberato dal Giudice Sportivo, dispone che venga omologato il risultato acquisito sul campo Zagarise – Pentone : 2 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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