COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 171 della società U.S. TRENTA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.04.2007 (Omologazione della gara Trenta – Rose del 25.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 171 della società U.S. TRENTA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 04.04.2007 (Omologazione della gara Trenta – Rose del 25.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; considerato che dal rapporto del direttore di gara non emerge quanto lamentato dalla ricorrente; che questa Commissione può porre a fondamento della decisione solo gli atti ufficiali; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. dispone la trasmissione degli atti al C.R.A. Calabria per quanto di competenza.
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