COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 172 della società F.C. REAL LAGO avverso la regolarità della gara Marcellina – Real Lago (3 – 3) del 22.04.2007 Campionato TERZA Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori COSENTINO Ivan e GRECO Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il ricorso prodotto dalla società Real Lago non è stato sottoscritto dal Presidente, nonché privo della relativa tassa; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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