COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 174 della società U.S. MOLE’ avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 18.04.2007 (Squalifica calciatore RITROVATO Andrea fino al 30.06.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 03/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 174 della società U.S. MOLE’
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del
18.04.2007 (Squalifica calciatore RITROVATO Andrea fino al 30.06.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il Sig. Ritrovato Andrea si è reso responsabile di comportamento di atto di protesta violento nei confronti dell’arbitro
senza colpirlo;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al
Ritrovato e deve essere ridotta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RITROVATO Andrea fino al 18 MAGGIO 2007;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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