COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 della società POL. KAPPA 2003 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del 04.04.2007 (Squalifica del campo di gioco per TRE giornate, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 04.05.2007, squalifica calciatore VADALA’ Roberto fino al 04.04.2011, squalifica calciatore CUSCUMA’ Roberto fino al 04.04.2010, squalifiche calciatori ROMANELLI Davide, GALEA Salvatore e SERGI Pietro fino al 04.04.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 160 della società POL. KAPPA 2003 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del 04.04.2007 (Squalifica del campo di gioco per TRE giornate, inibizione Sig. AMATO Giuseppe fino al 04.05.2007, squalifica calciatore VADALA’ Roberto fino al 04.04.2011, squalifica calciatore CUSCUMA’ Roberto fino al 04.04.2010, squalifiche calciatori ROMANELLI Davide, GALEA Salvatore e SERGI Pietro fino al 04.04.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rileva preliminarmente con riferimento alle squalifiche dei calciatori che si ritiene assolutamente necessario ascoltare il direttore di gara per gli opportuni approfondimenti e, per tale motivo dispone lo stralcio del reclamo; quanto invece alla squalifica del campo di gioco per tre giornate , atteso che sussistono le condizioni per la conferma della punizione sportiva della squalifica del campo per tre giornate, sulla base dele risultanze del referto arbitrale; P.Q.M. sopende il giudizio in merito alle squalifiche dei calciatori; conferma nel resto e rinvia alla seduta del 21.05.2007 per l’audizione del direttore di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it