COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della società U.S. PARGHELIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Parghelia – Mesiano con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della società U.S. PARGHELIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Parghelia – Mesiano con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che i calciatori Vasinton Diego, Russo Vincenzo e Barone Dario sono stati indicati nella distinta della gara del 01.04.2007 come nati rispettivamente il 12.10.1988, il 30.10.1989 e il 04.12.1985; che in base a tali risultanze il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Parghelia la punizione sportiva della perdita della gara; ritenuto che in realtà dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Calabria risulta che Vasinton Diego, Russo Vincenzo e Barone Dario sono nati rispettivamente il 18.10.1989, il 02.03.1989 e il 12.10.1988; rilevato che è ragionevole ritenere un errore di trascrizione della distinta relativo alle date di nascita, fermo restando l’identificazione personale regolarmente compiuta dal direttore di gara; P.Q.M. in riforma della decisione del Giudice Sportivo, revoca la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società PARGHELIA e omologa il risultato della gara conseguito sul campo (Parghelia – Mesiano : 2 – 2); dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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