COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 169 della società A.C. ROCCA DI NETO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Mandatoriccese – Rocca di Neto con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 169 della società A.C. ROCCA DI NETO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 18.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Mandatoriccese – Rocca di Neto con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della società ricorrente nonché il direttore di gara tramite telefono alla presenza del rappresentante A.I.A.; rileva preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni trasmesse dalla società Mandatoriccese perché pervenute oltre il termine nonché non comunicate alla società Rocca di Neto; considerato che dall’audizione telefonica del direttore di gara è emerso chiaramente che nella partita oggetto del ricorso i giocatori della Mandatoriccese si sono resi autori di una vera e propria aggressione nei confronti dei tesserati della società Rocca di Neto i quali si sono limitati ad autodifendersi ai fini di non subire danni fisici; P.Q.M. in riforma della decisione del Giudice Sportivo, revoca la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società ROCCA DI NETO mantenendo invariata la decisione nei confronti della società Mandatoriccese; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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