COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 181 della società A.C. REAL S. MARIA avverso la regolarità della gara Real S.Maria – Nuova Filadelfia (1 – 2) del 24.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 145 del 07/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 181 della società A.C. REAL S. MARIA avverso la regolarità della gara Real S.Maria – Nuova Filadelfia (1 – 2) del 24.03.2007 Campionato SECONDA Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini è pervenuti in data 04.05.2007 è risultato acclarato che il calciatore espulso dal campo nella gara del 10.02.2007 è stato Montauro Domenico; che lo stesso ha preso parte alle gare del 14.02.2007, 18.02.2007, 25.02.2007, 04.03.2007, 11.03.2007 e 18.03.2007, quindi non scontando la giornata automatica di squalifica per come previsto dall’art. 41, comma 2 del C.G.S.; ritenuto che lo stesso ha preso parte alla gara del 24.03.2007 Real S.Maria – Nuova Filadelfia senza averne titolo; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società NUOVA FILADELFIA la punizione sportiva della perdita della gara (Real S.Maria – Nuova Filadelfia del 24.03.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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