COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 183 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 140 del 26.04.2007 (Squalifiche calciatori CARBONE Matteo e ROCCISANO Antonio per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 183 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 140 del
26.04.2007 (Squalifiche calciatori CARBONE Matteo e ROCCISANO Antonio per QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il rappresentante della società reclamante;
RILEVA
In via preliminare che, per effetto del disposto di cui all’art. 30, comma 4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio fra gli ufficiali
di gara e le parti interessate e, pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;
che dal rapporto dell’arbitro della gara Marina di Gioiosa - Taurianovese del 22.04.2007 e, esclusivamente per quanto concerne i fatti
di cui al punto b), dal rapporto del Commissario di campo, risulta in maniera chiara ed inequivoca che:
a) il calciatore Carbone Matteo veniva espulso dall’arbitro per avere, nel corso della gara, spintonato violentemente un calciatore
avversario ed proferito parole offensive nei confronti di alcuni calciatori della Taurianovese. Lo stesso calciatore, a gara
conclusa, tentava di aggredire alcuni calciatori avversari, rincorrendoli all’interno del campo di gioco, senza riuscire nel proprio
intento per il pronto intervento di un dirigente della società reclamante;
b) il calciatore Roccisano Antonio, al termine della gara, dopo essersi levato la maglietta ed essersi fermato davanti agli spogliatoi,
colpiva il calciatore avversario Papaleo Ilario con un pugno al volto e, di seguito, lo afferrava per il collo stringendolo con forza,
prima del risolutivo intervento delle forze dell’ordine;
ritenuto che il Giudice di I° grado abbia correttamente accertato i fatti ascritti ai due calciatori in questione ma che, per l’assenza di
conseguenze lesive derivanti dagli atti di violenza perpetrati, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflittegli;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori CARBONE Matteo e ROCCISANO Antonio a DUE gare
effettive, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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