COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della società A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 02.05.2007 (Squalifica calciatore GALLO Gaspare fino al 30.06.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 184 della società A.S.D. PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del
02.05.2007 (Squalifica calciatore GALLO Gaspare fino al 30.06.2010).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al 49° del I tempo della gara Nuova Curinga -
Pianopoli del 29.04.2007, il calciatore Gallo Gaspare del Pianopoli colpiva da tergo il direttore di gara con un forte calcio al tendine di
Achille della gamba sx, provocandogli una “ferita escoriata” con prognosi di giorni tre (come da certificato medico in atti) che gli
causava forte dolore, subendo, conseguentemente, il provvedimento di espulsione. Al riguardo, il direttore di gara nel proprio
rapporto ha precisato di aver ricevuto, al termine della gara, le scuse per l’accaduto sia dal calciatore in questione che dalla Società
Pianopoli;
ritenuto conforme a giustizia, in considerazione sia delle conseguenze lesive non gravi del gesto violento di Gallo Gaspare che del
ravvedimento dimostrato dallo stesso calciatore al termine della gara, operare una riduzione della squalifica comminata dal Giudice
Sportivo che risulti congrua all’entità ed alle modalità dei fatti verificatisi;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GALLO fino al 31 DICEMBRE 2008;
disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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