COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 188 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 09.05.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Badolato – Petrizzi con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 14/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 188 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 147 del 09.05.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Badolato – Petrizzi con il punteggio di 0 - 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che le motivazioni addotte dalla reclamante appaiono invero non plausibili; non sembra verosimile infatti che un calciatore entri in campo con maglia diversa da quella con cui è riportato in distinta senza che alcuno se ne accorga; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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