COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 189 della società U.S. GEPPINO NETTI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 09.05.2007 (Squalifica calciatore MAFFEI Massimiliano fino al 08.05.2009, ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 21/05/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 189 della società U.S. GEPPINO NETTI
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del
09.05.2007 (Squalifica calciatore MAFFEI Massimiliano fino al 08.05.2009, ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che l’atto di violenza contro l’arbitro che è consistito in un unico calcio non ha provocato alcuna conseguenza, che,
successivamente, il calciatore autore del fatto, ha prontamente chiesto scusa all’arbitro recandosi spontaneamente nel suo
spogliatoio;
rilevato che, con riferimento al tentativo di aggressione compiuto dai tifosi della squadra Geppino Netti nei confronti dell’arbitro, la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata alla gravità del fatto che avrebbe potuto avere conseguenze
ben più gravi se non fossero prontamente intervenuti i Carabinieri;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAFFEI Massimiliano fino al 08 MAGGIO 2008;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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