COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 1 della società U.S. REAL CATANZARO avverso la regolarità della gara S.Pietro a Maida – Real Catanzaro (3 – 0) del 10.09.2006, Coppa Calabria (gara andata) per presunta posizione irregolare del calciatore CARROZZA Andrea.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 26/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 1 della società U.S. REAL CATANZARO avverso la regolarità della gara S.Pietro a Maida – Real Catanzaro (3 – 0) del 10.09.2006, Coppa Calabria (gara andata) per presunta posizione irregolare del calciatore CARROZZA Andrea. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Carrozza Andrea è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione (II Ammonizione nella Coppa Calabria) per come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 115 del 5/04//2006; che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del Comunicato; che pertanto non aveva titolo per partecipare all’incontro del 10.09.2006; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società S.PIETRO A MAIDA la punizione sportiva della perdita della gara (S.Pietro a Maida – Real Catanzaro) con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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