COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 5 del Sig. VIVARELLI Renato (società A.S.D. Luzzese Calcio 99) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 20.09.2006 (Inibizione fino al 20.09.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 5 del Sig. VIVARELLI Renato (società A.S.D. Luzzese Calcio 99)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 26 del 20.09.2006 (Inibizione fino al 20.09.2011).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Vivarelli Renato, il quale come risulta chiaramente dal referto arbitrale ha colpito il direttore di gara con un violento pugno al collo, oltre a tenere un comportamento minaccioso nei confronti dell’assistente, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; che il gesto violento è da condannare indipendentemente dalle conseguenze certificate dalle Autorità Sanitarie, la cui autenticità , se posta in dubbio, potrà essere valutata il altra sede; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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