COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 7 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE avverso la regolarità della gara Petrizzi – Gioventù Santonofrese (3 – 2) del 24.09.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore SCHIAVONE Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 7 della società A.S. GIOVENTU’ SANTONOFRESE avverso la regolarità della gara Petrizzi – Gioventù Santonofrese (3 – 2) del 24.09.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore SCHIAVONE Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che il calciatore Schiavone Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto poiché squalificato nella gara di Play – Out Comp. Lazzaro – Petrizzi del 21.05.2006 (C.U. 139 del 24.05.2006); che la squalifica che non può essere scontata nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione successiva sempre facendo distinzione tra gare di campionato e Coppa Italia (art. 14, comma 12, lettera c ad finem, C.G.S. ed art..7, comma 6 del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società PETRIZZI la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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