COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 8 della società POL. ACCONIA avverso la regolarità della gara Parghelia – Acconia (1 – 0) del 24.09.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ARENA Enrico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 8 della società POL. ACCONIA avverso la regolarità della gara Parghelia – Acconia (1 – 0) del 24.09.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore ARENA Enrico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nel corso della gara del 24.09.2006 valevole per il Campionato di Prima categoria fra Parghelia e Acconia , la società Parghelia schierava il giocatore Arena Enrico , nato il 17.05.1985 il quale risultava squalificato per una gara per recidività in ammonizione , come da Comunicato Ufficiale n° 142 del 31.05.2006; il predetto calciatore, quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara del 24.09.2006, prima utile dopo la squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società PARGHELIA la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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