COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 11 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso la regolarità della gara Audace San Marco – Mongrassano 2000 (1 – 3) del 14.10.2006 Campionato Seconda Categoria ( C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore GUGLIELMELLI Ugo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 11 della società POL. AUDACE SAN MARCO
avverso la regolarità della gara Audace San Marco – Mongrassano 2000 (1 – 3) del 14.10.2006 Campionato Seconda Categoria ( C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore GUGLIELMELLI Ugo.
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Guglielmelli Ugo è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione (II^ Infrazione gara di Play-Off Garibaldina – Lattarico) per come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 142 del 31.05.2006; che la gara in oggetto era la prima utile successiva alla pubblicazione del comunicato; che, pertanto, non aveva titolo per partecipare all’incontro del 14.10.2006; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società MONGRASSANO 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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