COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 12 della società LOCRI A.C. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (Squalifica calciatore VOCI Gianluca fino al 18.11.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 12 della società LOCRI A.C.
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (Squalifica calciatore VOCI Gianluca fino al 18.11.2006).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Voci Gianluca è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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