COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 26 (S.S.2005/2006) a carico di : della Sig. ra Tiziana Teresa CAPRIA (calciatrice A.D.S. Opere Sportive Lamezia) della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S. nonché la società A.D.S. OPERE SPORTIVE LAMEZIA in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 26 (S.S.2005/2006) a carico di : della Sig. ra Tiziana Teresa CAPRIA (calciatrice A.D.S. Opere Sportive Lamezia) della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S. nonché la società A.D.S. OPERE SPORTIVE LAMEZIA in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. Letti gli atti; esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini F.I.G.C.; sentita la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello; sentita la difesa di parte resistente; LA COMMISSIONE RILEVA Il Procuratore Federale perveniva al deferimento di cui al presente procedimento disciplinare a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Sezione di Vibo Valentia il quale, con nota 11 marzo 2006, chiedeva alla Procura Federale di verificare se potessero considerarsi lesive dell’onorabilità della sezione arbitri di Vibo Valentia, dell’A.I.A. e dei suoi dirigenti, le dichiarazioni contenute nell’intervista pubblicata sul quotidiano “Tuttosport” l’8 marzo 2006 alla sig.ra CAPRIA TIZIANA TERESA, già arbitro in forza alla sezione di Vibo Valentia, dismessa dai ruoli A.I.A. a seguito di dimissioni accolte in data 30 dicembre 2005 e attualmente tesserata F.I.G.C. quale calciatrice dilettante per la società A.D.S. Opere Sportive Lamezia. La Procura Federale, con atto del 14 aprile 2006, deferiva Capria Tiziana Teresa alla presente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, per rispondere della violazione dell’art.3, comma 1 del C.G.S. “per avere rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale”, nonché la medesima Società A.D.S. OPERE SPORTIVE LAMEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per la violazione ascritta alla propria tesserata. Alla seduta del 22 maggio 2006 davanti alla Commissione Disciplinare, il sostituto Procuratore Federale, Avv. Marcello, chiedeva la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi due (2) di squalifica per Capria Tiziana Teresa; - ammenda di € 150,00 alla società A.D.S. OPERE SPORTIVE LAMEZIA per violazione art.2. La difesa della sig.ra Capria, rappresentata dall’avv.Di Mundo, respingeva gli addebiti per non aver commesso il fatto di cui all’art.3 comma 2 CGS, e perché i fatti denunciati erano stati provati negli accadimenti successivi alla denuncia, dei quali la stampa nazionale aveva dato ampio risalto, e depositava documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, ragion per cui la Commissione riteneva di dovere opportunamente rimettere gli atti all’Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti. All’esito degli accertamenti da parte del competente Ufficio Indagini, la Commissione è giunta alle determinazioni che seguono: Nell’intervista rilasciata al quotidiano “Tuttosport”, la sig.ra Capria, riferendosi alla sua precedente carriera di arbitro, lamenta di avere subito pesanti discriminazioni e di essere stata ingiustamente penalizzata in particolare dagli organi tecnici addetti alle valutazioni delle prestazioni degli arbitri, con giudizi che, a suo dire, le impedirono di essere promossa di categoria, come riteneva dovesse accadere, in sostituzione di una collega che aveva subito un infortunio “con due valutazioni che mi hanno lasciata del tutto allibita, scrivendo altre cose nel rapporto, insomma mi hanno abbassato la media per promuovere un’altra, la Spinelli”. Ed ancora, riporta giudizi obiettivamente gravi nei confronti del mondo arbitrale, dal quale dichiara di essersi dimessa perché discriminata. In particolare, alla domanda “E’ pulito il mondo arbitrale?” rispondendo: “No, assolutamente no! Lo posso dire perché in 14 anni di tessera ne ho sentite e viste di tutti i colori, non solo per quello che è successo a me. So come si mediano i voti che mettono i commissari, con l’amico dell’amico di una sezione che conosce il commissario. Si sa che succedono queste cose”. Ed ancora, a domanda sulla sudditanza psicologica degli arbitri, risponde: “Si certamente … gli errori sono sempre a favore delle squadre forti, lo dice la statistica, non io”. La Capria ha confermato integralmente il contenuto dell’intervista (c.f.r. dichiarazione 22.5.2006 indirizzata alla Commissione Disiciplinare), affermando che la stessa riflette il suo reale pensiero e ribadendo la propria convinzione di essere stata ingiustamente penalizzata nel corso della sua carriera di arbitro a scapito di altri. Nel corso della audizione davanti all’Ufficio Indagini, la Capria ha specificato che nel corso della stagione 2001/02 l’allora Presidente della Sezione AIA di Vibo Valentia, Barbuto Francesco, le aveva comunicato che la sua attività era stata giudicata eccellente dal commissario CAN di serie D, Pieri. Ma a fine stagione veniva promossa la collega Spinelli, evidentemente contro la sua aspettativa, tanto che attribuisce tale decisione, per lei ingiusta, alle valutazioni ricevute da parte degli organi tecnici nelle ultime due partite di campionato dirette, circostanza invero insolita, alla stessa squadra (Lazio Femminile). Riferisce ancora che i favoritismi nella gestione delle promozioni arbitrali sono continuati anche dopo le sue dimissioni, ma non è in grado di esibire alcun documento o testimonianza a sostegno della tesi. Nulla di rilevante è emerso dall’audizione davanti all’Ufficio Indagini del sig. Barbuto, Presidente della Sezione AIA di Vibo Valentia all’epoca dei fatti. Ritiene tale Commissione che le dichiarazioni della sig.ra Capria contenute nell’intervista sul quotidiano “Tuttosport” devono ritenersi lesive della reputazione degli organi tecnici, dei dirigenti e di tutta la categoria arbitrale e, pertanto, nella fattispecie si configurano, a parere di questa commissione, gli estremi della responsabilità ex art.3, comma 2, CGS a carico della sig.ra Capria. Ed invero, come si evince chiaramente dalla relazione dell’Ufficio Indagini della FIGC, la vicenda personale riferita non è stata supportata da riscontri oggettivamente rilevabili, né riguardo alle accuse dirette al mondo arbitrale in generale, la Capria ha potuto documentare alcunché. I riferimenti ai casi riportati sulla stampa nazionale, supportati dalla esibizione di numerose copie di quotidiani sportivi con articoli relativi alle inchieste dei mesi scorsi effettuate dalla giustizia ordinaria e sportiva sulle designazioni arbitrali in ambito professionistico, non giustificano le dichiarazioni della sig.ra Capria che assurgono a una generica e sommaria condanna del mondo arbitrale. Ci riferiamo in particolare alle espressioni relative alla sudditanza psicologica, alla “pulizia” del mondo arbitrale e alle carriere falsate da valutazioni fasulle da parte degli organi tecnici. Non essendo supportate da “riscontri oggettivamente rilevabili”, tali accuse, che evidentemente costituiscono uno sfogo dettato dalla convinzione di avere subito una valutazione ingiusta da parte dell’organo tecnico competente che le ha compromesso la possibilità di una promozione, si esauriscono in meri giudizi personali, in realtà assai negativi, nei confronti del mondo arbitrale, che viene raffigurato in modo poco decoroso. La fattispecie configura, a giudizio della commissione, una violazione dell’art.3, comma 1, del CGS. Nulla quaestio in ordine alla responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., della Società A.D.S. Opere Sportive Lamezia, con la quale è attualmente tesserata Capria Tiziana Teresa. PQM dichiara CAPRIA TIZIANA TERESA (tesserata con la Società A.D.S. Opere Sportive Lamezia) responsabile per violazione dell’art. 3 comma 1 del CGS, e per l’effetto le irroga la squalifica di mesi UNO (fino al 24 NOVEMBRE 2006); dichiara la Società A.D.S. OPERE SPORTIVE LAMEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per la violazione ascritta alla propria tesserata, ed irroga la ammenda di € 150,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it