COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : Sig. BIONDI Fabiano Armando (Vice-Presidente e Legale Rappresentante della So. Pol. Simeri Crichi) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S.; la società POL. SIMERI CRICHI per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio vice-presidente e Legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : Sig. BIONDI Fabiano Armando (Vice-Presidente e Legale Rappresentante della So. Pol. Simeri Crichi) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S.; la società POL. SIMERI CRICHI per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio vice-presidente e Legale rappresentante. Con provvedimento del 20 luglio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. BIONDI Fabiano Armando (Vice-Presidente e Legale Rappresentante della Società Polisportiva Simeri Crichi per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., e per la violazione di cui all’art. 1, comma 3 C.G.S., nonché la Società Polisportiva SIMERI CRICHI per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. nella violazione ascritta al proprio Vice-Presidente e Legale Rappresentante. Il procedimento trae origine dalle denunce del sig. Canistrà Giuseppe, padre del calciatore Saverio, tesserato con la Società Sieri Crichi e del dirigente Bondi Fabiano Armando della stessa Società, relative a fatti che si sarebbero verificati prima durante e dopo la gara Cutro – Simeri Crichi del 26.2.2006 condizionandone il risultato. RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, il Rappresentante della Procuratore federale Avv. Gianfranco Marcello ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni per come di seguito riportato: • per il sig. BONDI Fabiano Armando l’inibizione per mesi OTTO; • per la società SIMERI CRICHI l’ammenda di €. 200,00; RICHIESTE DEI DEFERITI Il dirigente Biandi, ha chiesto il proscioglimento per insussistenza del fatto e, in via assolutamente subordinata, l’irrogazione di sanzioni da contenersi nel minimo. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Commissione, valutati tutti gli elementi acquisiti dall’Ufficio Indagini, che sussistano le responsabilità di cui al deferimento. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini si evince che le circostanze evidenziate nelle denunce appaiono fortemente ridimensionate per cui la non veridicità delle affermazioni riportate dal Bondi nella nota in esame sostanzia comportamenti contrari ai doveri posti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. che impone ai soggetti dell’ordinamento federale di operare secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Inoltre, il comportamento del Bondi che, nonostante abbia denunciato i fatti in questione, non ha poi risposto alle convocazioni (precedentemente concordate nelle date e addirittura negli orari) del Rappresentante dell’Ufficio Indagini senza addurre alcun giustificato impedimento, integra gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.. Dei fatti citati deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., la Società Simeri Crichi. P.Q.M. La Commissione delibera: • al sig. BIONDI Fabiano Armando l’inibizione fino al 24 FEBBRAIO 2007; • alla società S. POL. SIMERI CRICHI la sanzione dell’ammenda di € 150,00.
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