COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 13 della società A.S. SERSALE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (Ammenda € 450,00, squalifica calciatore CURTO Nicola fino al 18.02.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 13 della società A.S. SERSALE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (Ammenda € 450,00, squalifica calciatore CURTO Nicola fino al 18.02.2007).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal referto arbitrale risulta che circa 40 sostenitori della società Sersale tentavano di invadere il campo di giuoco non riuscendovi per il fattivo comportamento di tutta la panchina della società ospitante; che allo stesso modo i dirigenti della stessa società allontanavano prontamente una persona non identificata che colpiva l’arbitro con uno sputo al volto; che i comportamenti posti in essere dal calciatore Curto Nicola devono essere inquadrati nell’atto di modestissima violenza, sebbene reiterata, e di condotta minacciosa nei confronti dell’arbitro; che appare conforme a giustizia ridurre le pene inflitte dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce alla società SERSALE l’ammenda ad € 300,00; la squalifica inflitta al calciatore CURTO Nicola fino al 18 GENNAIO 2007; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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