COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 14 della società A.C. RESINACI avverso la regolarità della gara Presinaci – San Costantino (0 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore MONDELLA Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 14 della società A.C. RESINACI avverso la regolarità della gara Presinaci – San Costantino (0 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore MONDELLA Domenico. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo; ritenuto che le controdeduzioni presentate dalla società San Costantino sono inammissibili poiché non ha provato la trasmissione delle stesse alla società Presinaci; rilevato che il calciatore Mondella Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto poiché squalificato per recidività in ammonizione nell’ultima gara di Campionato s.s. 2005/2006; (C.U. 55 del 03.05.2006 del C.P. Vibo Valentia); ritenuto che a norma dell’art. 14, comma 12, lettera b), del C.G.S., “le squalifiche per recidività a seguito di ammonizione riportata nell’ultima gara di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva”; considerato che la gara del 15.10.2006 era la prima utile; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN COSTANTINO la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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