COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 15 della società U.S. LAUROPOLI avverso la regolarità della gara Sandemetrese – Lauropoli (2 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZUTO Ernesto.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 15 della società U.S. LAUROPOLI avverso la regolarità della gara Sandemetrese – Lauropoli (2 – 2) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore RIZZUTO Ernesto. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non corrisponde al vero poiché il calciatore Rizzuto Ernesto risulta regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 34 delle NOIF (Com. Uff. n° 128 del 03.05.2006 – s.s. 2005/2006) e precisamente a far data dal 27.04.2006 e fino al 17.10.2006; che, quindi lo stesso aveva titolo per partecipare alla gara del 15.10.2006. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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