COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 06/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 25.10.2006 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 900,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 06/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 25.10.2006 (Squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 900,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che la sanzione della squalifica del campo non è reclamabile ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera c) del C.G.S.; che ’ammenda di € 900,00 è congrua ed adeguata in considerazione del reiterato comportamento offensivo e minaccioso dei due sostenitori della società Eufemiese e del comportamento omissivo tenuto dai dirigenti della predetta società che nulla ecero per impedire l’ingresso in campo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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