COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 23 del Sig. REGOLO Gregorio (società A.S.D. Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 25.10.2006 (Squalifica fino al 20.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 13/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 23 del Sig. REGOLO Gregorio (società A.S.D. Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 25.10.2006 (Squalifica fino al 20.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che dal referto arbitrale appare incontestabile il fatto addebitato al calciatore Regolo Gregorio; che tuttavia la pena inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione al contesto in cui è stato posto in essere il comportamento ed alla modestia delle conseguenze; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta a carico del calciatore REGOLO Gregorio fino al 16 FEBBRAIO 2007 e dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it