COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 17 della società A.S. LATTUGHELLE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (inibizione dirigente Sig. SERRAGO Antonio fino al 31.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 17 della società A.S. LATTUGHELLE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.10.2006 (inibizione dirigente Sig. SERRAGO Antonio fino al 31.03.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che l’arbitro ha ricostruito, nel supplemento al rapporto di gara, gli episodi che hanno caratterizzato la gara in epigrafe, in particolare il comportamento addebitato al Serrago, in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull’attribuzione di responsabilità. Pur tuttavia i fatti imputati al Serrago – di certo oggettivamente gravi - vanno valutati tenendo conto di tutte le circostanze in presenza delle quali si sono verificati. In particolare ritiene questa Commissione che può attenuare la responsabilità del Serrago, anche se in via certamente marginale, la circostanza che l’intervento è avvenuto al fine di difendere un componente della sua squadra di giovane età. Di conseguenza la sanzione va rimodulata. Per tutto quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione a tutto il 30.06.2007. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta al dirigente SERRAGO Antonio fino al 30 GIUGNO 2007; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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