COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società CALCIO TORANO S.T.S. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 08.11.2006 (Punizione Sportiva perdita della gara Calcio Torano S.T.S: – Cerisano 96 con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 20/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 28 della società CALCIO TORANO S.T.S. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 08.11.2006 (Punizione Sportiva perdita della gara Calcio Torano S.T.S: - Cerisano 96 con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società reclamante impugna la delibera del giudice di prime cure che ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe la società Calcio Torano in quanto non avrebbe schierato per l’intero incontro tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986 per come prescritto dal Comitato Regionale Calabria nel Comunicato Ufficiale n° 2 del 3.7.2006. La reclamante sostiene di essersi attenuta al disposto normativo ricostruendo i fatti per come segue. La squadra del Torano schierava tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986 (Garofalo Fabrizio, Ricioppo Aldo Mario e Iusi Ettore), tra il primo e secondo tempo sostituiva un calciatore del 1978 (Garofalo Giuseppe) e schierava ulteriore calciatore “under 1986” (Cariati Luca), portando a quattro le presenze di calciatori nati dopo il 1986; quando compiva un secondo avvicendamento, sostituendo un calciatore “under 1986” (Lusi Ettore) le prescritte presenze rimanevano comunque tre (Garofalo Fabrizio, Ricioppo Aldo Mario e Cariati Luca), non violando il disposto della normativa citata. Tale consistenza tornava a quattro – ma ciò non rileva ai fini del ricorso in esame - con l’ultima sostituzione. Quanto sostenuto risponde al vero. È palese perciò come per tutto l’arco della gara sono rimasti in campo almeno tre calciatori nati dopo il 1°.1.1986. In accoglimento del reclamo va pertanto annullata l’impugnata delibera del Giudice Sportivo e ripristinato il risultato, conseguito sul campo, di 1 – 0 a favore del Calcio Torano. P.Q.M. in accoglimento del reclamo annulla l’impugnata delibera del Giudice Sportivo e ripristina il risultato della gara disputata il 29.10.2006 Calcio Torano - Cerisano 1 – 0; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it