COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 21 della società A.S. LATTUGHELLE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 47 del 25.10.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per QUATTRO giornate, ammenda di € 300,00, inibizione Sig.GLIR Matteo fino al 27.12.2006, squalifica calciatore FALBO Luca per SEI gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 21 della società A.S. LATTUGHELLE 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 47 del 25.10.2006 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per QUATTRO giornate, ammenda di € 300,00, inibizione Sig.GLIR Matteo fino al 27.12.2006, squalifica calciatore FALBO Luca per SEI gare effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti; con riferimento ai motivi del reclamo osserva: a) in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, deve ritenersi che la gravità dei fatti violenti verificatisi, con l’invasione di campo e l’aggressione al direttore di gara, che accusava lesioni documentate da certificato medico, devono far considerare legittima la decisione dell’arbitro stesso di valutare la gara non regolarmente conclusa. Nè peraltro la società reclamante ha contestato i fatti violenti da addebitarsi ai suoi sostenitori. In siffatta situazione appaiono congrue le sanzioni comminate dal giudice sportivo; b) riguardo alla squalifica del calciatore Falbo Luca, capitano della A.S. Lattughelle, le argomentazioni addotte sono prive di fondamento. Ed invero il giudice sportivo ha sanzionato il Falbo non quale responsabile per gli atti di violenza perpetrati dai sostenitori della sua squadra, bensì per responsabilità diretta per la condotta tenuta dallo stesso nei confronti dell’arbitro. Anche tale sanzione è corretta. c) in merito alla squalifica inflitta al massaggiatore Glir Matteo, il direttore di gara ha confermato quanto già scritto in referto, e pertanto non può avere rilievo la questione sollevata dal rappresentante della società reclamante nel corso della precedente seduta del 13.11.2006, secondo il quale il Glir avrebbe consegnato le chiavi dello spogliatoio ad altra persona avvertendo l’arbitro, questione, peraltro, neppure sollevata nel reclamo della società ricorrente. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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