COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 29 della società U.S. MONTEPAONE CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Ammenda di € 350,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 29 della società U.S. MONTEPAONE CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Ammenda di € 350,00 e DIFFIDA).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e dell’assistente, i fatti ascritti al sostenitore della società U.S. Montepaone Calcio vanno diversamente valutati, poiché è emerso che a rettifica di quanto accertato dal Giudice Sportivo, il sostenitore della predetta società ,durante la gara, lanciava in campo “un pallone” e non “un bastone” che colpiva lievemente uno degli assistenti arbitrali “dietro la tempia senza conseguenze; che, pertanto, appare conforme a giustizia rimodulare la sanzione inflitta alla società U.S. Montepaone Calcio; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione della DIFFIDA e riduce l’ammenda ad € 100,00; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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