COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare (Stralcio) RECLAMO N. 30 della società REAL PIANOPOLI avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Marcello fino al 13.12.2006, squalifiche calciatori MASCARO Tommaso e SCALISE Antonello fino al 05.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 27/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
(Stralcio) RECLAMO N. 30 della società REAL PIANOPOLI
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Ammenda di € 200,00, squalifica calciatore ELIA Marcello fino al 13.12.2006, squalifiche calciatori MASCARO Tommaso e SCALISE Antonello fino al 05.05.2007).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal giudice sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Elia Marcello; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ELIA Marcello fino al 02 DICEMBRE 2006; sospende la decisione per il resto e rinvia alla seduta del 18.12.2006.
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