COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 38 della società A.S.D. SAN MANGO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore BALDISERRA Roberto fino al 31.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 38 della società A.S.D. SAN MANGO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 08.11.2006 (Squalifica calciatore BALDISERRA Roberto fino al 31.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Baldiserra Roberto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BALDISERRA Roberto fino al 5 GENNAIO 2007; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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