COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 48 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara San Gaetano FC Palmi – Proloco Melicuccà (1 – 0) del 26.11.2006 Campionato TERZA Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PUGLIESE Ivan.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 48 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’
avverso la regolarità della gara San Gaetano FC Palmi – Proloco Melicuccà (1 – 0) del 26.11.2006 Campionato TERZA Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore PUGLIESE Ivan.
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è fondato avendo la società San Gaetano FC Palmi schierato, nella gara del 26.11.2006 contro AS Proloco Melicuccà, il calciatore PUGLIESE Ivan, che in realtà risulta tesserato con la AS Proloco Melicuccà; visto l’art. 12, comma 5, del C.G.S.; PQM in accoglimento del reclamo irroga alla società SAN GAETANO FC PALMI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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