COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 49 della società U.S. UESSE CATANZARO 1929 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MOSCARINO Gaetano per CINQUE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 49 della società U.S. UESSE CATANZARO 1929
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MOSCARINO Gaetano per CINQUE giornate).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore MOSCARINO Gaetano (U.S. Catanzaro 1929) si è reso responsabile di aver spintonato e minacciato il direttore di gara in occasione di una ammonizione e che, pertanto, la sanzione inflitta ai suoi danni appare congrua; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa RECLAMO N. 50 della società A.C. CAMPANA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 22.11.2006 (Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori CIMINO Francesco e VIGLIATURO Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che alla stregua dello stesso referto arbitrale i fatti ascritti a Cimino Francesco e Vigliaturo Francesco vanno diversamente valutati, poiché è emerso che nessun comportamento minaccioso è dato rinvenire nel loro comportamento; i suddetti calciatori si sono limitati, infatti, a rivolgere al direttore di gara frasi offensive; allo stesso modo dal rapporto arbitrale non risulta che persone estranee siano entrate nel terreno di gioco, per cui del tutti ingiustificata è l’irrogazione dell’ammenda a carico della società; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione a carico di Cimino Francesco e Vigliaturo Francesco e revocare la sanzione dell’ammenda; PQM in parziale accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.C. CAMPANA; riduce le squalifiche inflitte ai calciatori CIMINO Francesco e VIGLIATURO Francesco a DUE giornate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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