COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 della società REAL MONTALTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore GARRAFA Gianluca fino al 30.04.2007, squalifica calciatore FOLINO Francesco per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 della società REAL MONTALTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore GARRAFA Gianluca fino al 30.04.2007, squalifica calciatore FOLINO Francesco per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nessun dubbio può sollevarsi sulla dinamica dei fatti verificatisi a fine gara, nonché sulla identificazione dei responsabili, Garrafa Gianluca e Folino Francesco, calciatori del Real Montalto, indicati puntualmente nel referto; ritenuto che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it