COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 51 della società REAL MONTALTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore GARRAFA Gianluca fino al 30.04.2007, squalifica calciatore FOLINO Francesco per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 51 della società REAL MONTALTO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore GARRAFA Gianluca fino al 30.04.2007, squalifica calciatore FOLINO Francesco per TRE gare effettive).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nessun dubbio può sollevarsi sulla dinamica dei fatti verificatisi a fine gara, nonché sulla identificazione dei responsabili, Garrafa Gianluca e Folino Francesco, calciatori del Real Montalto, indicati puntualmente nel referto; ritenuto che le sanzioni appaiono congrue ed adeguate; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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