COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società U.S. SCALEA 1912 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 1500,00 e squalifica del campo di gioco per UNA gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 40 della società U.S. SCALEA 1912
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 1500,00 e squalifica del campo di gioco per UNA gara).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal reclamo non emergono elementi tali da far ritenere incongrua la decisione del Giudice Sportivo, che ha riconosciuto la responsabilità della U.S. Scalea, ai sensi dell’art. 11 comma 1 C.G.S., per l’esplosione di un petardo provocata dai propri tifosi, che ha cagionato lesioni non gravi all’assistente arbitrale, ma tali da costringere lo stesso ad abbandonare la gara; in particolare, con riferimento alla dinamica del fatto proposta in reclamo, non ha interesse la circostanza che lo stesso assistente possa essere stato colpito casualmente, stante il divieto assoluto di introdurre e/o utilizzare materiale esplosivo negli stadi e impianti sportivi, sancito dall’art.62 delle N.O.I.F.. PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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