COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 600,00, inibizione Sig. VITA Giuseppe fino al 13.12.2006, inibizione medico Sig. CIRAULO Giuseppe fino al 30.06.2007, squalifica calciatore (quale capitano) DE LUCA Angelo fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFF. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 600,00, inibizione Sig. VITA Giuseppe fino al 13.12.2006, inibizione medico Sig. CIRAULO Giuseppe fino al 30.06.2007, squalifica calciatore (quale capitano) DE LUCA Angelo fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che non si ravvisano fondati motivi di accoglimento del reclamo. In particolare, si ritiene non attendibile l’ipotesi che il dirigente VITA Giuseppe, già riconosciuto colpevole di reiterate ingiurie verso l’arbitro, avrebbe altresì colpito l’arbitro a fine gara con un calcio al polpaccio, circostanza che scagionerebbe il capitano DE LUCA Angelo, punito per la mancata identificazione del colpevole. Laddove l’arbitro nel referto dichiara di non essere riuscito “ad identificare con precisione il colpevole perché erano presenti almeno quattro giocatori”, con ciò significando che il reo era senza altro uno dei quattro calciatori, mentre non riferisce della presenza di alcun dirigente; riguardo alla presenza di persone estranee nello spogliatoio, protagoniste tra l’altro di gravi e ripetute ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro, si ritiene corretta la ammenda inflitta alla società ospitante, responsabile della tutela dell’ordine pubblico e della incolumità dell’arbitro; allo stesso modo appare equa la sanzione al medico sociale della medesima società CIRAULO Giuseppe, per i gravi addebiti di cui al referto; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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