COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di : società G.S. REAL ROGES CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.2006 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di : società G.S. REAL ROGES CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.2006 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; letta la memoria difensiva della società deferita; rilevato che il Comitato Regionale Calabria, su sollecitazione delle società affiliate e senza alcuna opposizione, ha organizzato il Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 facendo obbligo di partecipare a tutte le società in organico nei campionati di calcio a 5 serie C1 e C2 (C.U. n. 2 del 03.07.2006); che la mancata partecipazione comporta la sanzione da € 500,00 ad € 1500,00, per come previsto nel C.U. n. 1 del 01.07.2006 in ossequio a quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti; P.Q.M. irroga alla società G.S. REAL ROGES CALCIO A 5 l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta);
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