COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 56 della società POL. MELICUCCHESE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 9.11.2006 (Squalifiche calciatori FIUMARA Francesco, SGAMBETTERRA Giuseppe e CAMPISI Sandro fino al 31.07.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 56 della società POL. MELICUCCHESE
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 9.11.2006 (Squalifiche calciatori FIUMARA Francesco, SGAMBETTERRA Giuseppe e CAMPISI Sandro fino al 31.07.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Cittanovese – Melicucchese del 18.11.2006, risulta in maniera chiara ed inequivoca che i calciatori Fiumara Francesco, Sgambetterra Giuseppe e Campisi Sandro, tutti e tre della società Melicucchese, si sono resiresponsabili di aver strattonato per la casacca il direttore di gara e di avergli bloccatole mani per non fargli estrarre i cartellini per impedire la conseguente notifica del provvedimento di espulsione a carico dei tre tesserati;
considerato che i fatti ascritti ai tre calciatori suddetti sono da ricondurre ad atti di protesta di modesta violenza nei confronti del
direttore di gara;
ritenuto, pertanto, di dover congruamente ridurre la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, in considerazione della evidente
sproporzione della stessa rispetto ai fatti verificatisi;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori FIUMARA Francesco, SGAMBETTERRA Giuseppe eCAMPISI Sandro fino al 15 GENNAIO 2007 , disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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